Nella presentazione delle domande ai bandi Isi INAIL l’attenzione di molti, aziende, fornitori, consulenti, si concentra sul “cosa” comprare, macchinari, impianti, o elaborare, modelli di organizzazione, anziché sul “Perché” si chiede quel finanziamento.  I bandi Isi INAIL  hanno lo scopo di finanziare progetti “per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali”.

E’ bene quindi  vedere per ogni tipologia di intervento quale sia l’obiettivo che INAIL si prefigge e su quello assistere l’azienda per l’investimento da fare.

Tipologia a “Riduzione del rischio Chimico” 

OGGETTO: progetti di riduzione o eliminazione del rischio mediante l’acquisto e l’installazione di:
 impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri
 cappe di aspirazione
 cabine di verniciatura/spruzzatura/carteggiatura
 sistemi di isolamento dell’operatore (glove box, sistemi di caricamento agenti chimici, ecc.)
 altre macchine e/o impianti
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di:
 riduzione del rischio legato agli “agenti cancerogeni e mutageni” presenti nel luogo di lavoro
 riduzione del rischio legato agli “agenti chimici pericolosi” solo se, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle
modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, la valutazione del rischio abbia dimostrato che nello stato
ante operam il rischio è “non basso per la sicurezza” e/o “non irrilevante per la salute dei lavoratori” (art. 223 e 236 d.lgs. 81/2008)
DEFINIZIONI:
Per “agenti chimici pericolosi” si intendono quelli così definiti ai sensi dell’art. 222 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i; per “agenti chimici cancerogeni e
mutageni” si intendono quelli così definiti all’art. 234 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.