Tipologia i Riduzione del rischio incendio

OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di:
 impianti elettrici o parti di essi installati antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 46/90 (13 marzo 1990);
 sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio automatici installati antecedentemente alla data del 1 gennaio
2010.
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti che soddisfano le seguenti condizioni:
Impianti elettrici:
 i nuovi impianti dovranno rispettare i requisiti della norma CEI 64-8:2021 in relazione alla classificazione degli ambienti in cui dovranno
essere installati; in ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti provvedimenti aventi lo scopo di ridurre al minimo la propagazione
dell’incendio e i conseguenti danni a persone:
1) i cavi destinati ad essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione dovranno avere una classe di reazione al fuoco
almeno uguale a Eca;
2) dovranno essere rispettate le prescrizioni relative alle sigillature per garantire le prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture
attraversate dalle condutture;
3) dovranno essere rispettate le pertinenti prescrizioni della sez. 751 della norma CEI 64-8:2021 qualora siano presenti ambienti a
maggior rischio in caso d’incendi;
 gli impianti o le parti di essi di cui è prevista la sostituzione dovranno essere dismessi, rimossi e smaltiti secondo quanto previsto dalla
legislazione vigente.
Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio:
 i sistemi da sostituire devono essere costituiti da n. 10 o più rivelatori e i nuovi impianti non potranno prevederne un numero inferiore;
 i nuovi sistemi dovranno essere progettati e installati secondo l’ultima edizione della norma UNI 9795;
 i sistemi di cui è prevista la sostituzione dovranno essere dismessi, rimossi e smaltiti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
Per i sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio sono ammissibili a finanziamento le spese accessorie derivanti
dall’acquisto e installazione di uno o più dei seguenti sistemi di protezione associati:
1) evacuatori di fumo e calore;
2) fermi elettromagnetici;
3) serrande tagliafuoco relative a UTA e canalizzazioni.

DEFINIZIONI:
Impianti elettrici
Per “impianto elettrico” si intende l’impianto di distribuzione dell’energia elettrica all’interno degli edifici che, nei luoghi di lavoro come definiti
all’art. 62 comma 1 con le esclusioni previste dal comma 2 del d.lgs. 81/2008, ha origine dal punto di consegna dell’energia dal fornitore e
termina alle prese a spina (incluse) o ai morsetti (esclusi) degli apparecchi elettrici utilizzatori (macchine, utensili, apparecchi termici, lampade,
ecc.). Non fanno parte dell’impianto gli equipaggiamenti elettrici degli apparecchi utilizzatori; nell’ambito degli impianti elettrici rientrano anche
quelli di autoproduzione di energia fino a 20kW di potenza nominale.
Per “classe di reazione al fuoco dei cavi almeno uguale a Eca” il riferimento è la norma CEI EN 50575 (art. 527.1 norma CEI 64-8:2021). Le
condutture devono essere scelte e messe in opera secondo il capitolo 52 della norma CEI 64-8:2021.
Per le prescrizioni relative alle sigillature per le prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture attraversate dalle condutture il riferimento è
l’art. 527.2 della norma CEI 64-8:2021.
Per le prescrizioni della sez. 751 della norma CEI 64-8:2021, qualora siano presenti ambienti a maggior rischio in caso d’incendio i riferimenti
sono agli artt. 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4 della norma CEI 64-8:2021.
Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio
Per “sistema fisso automatico di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio” si intende un impianto composto da rivelatori automatici di
incendio, punti di segnalazione manuale, centrale di controllo e segnalazione, apparecchiatura di alimentazione, dispositivi di allarme incendio
come previsto dalla norma UNI 9795, installato all’interno degli edifici nei luoghi di lavoro come definiti all’art. 62 comma 1, con le esclusioni
previste dal comma 2 del d.lgs. 81/2008.